INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PORTE REI


BERGAMASCHI GIULIANO

CEMBRANO FRANCESCO

   
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SCADENZA PER INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO

Il 16 febbraio 2011 è scaduto il termine previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 30.11.2004,

per l’adeguamento dei dispositivi di apertura manuale, maniglie, piastre, barre antipanico) delle porte
installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.
Il campo di applicazione della prescrizione normativa, riguarda solo le attività soggette ai controlli
dei VVF (attività soggette/ in possesso del CPI, Certificato di Prevenzione Incendi o che devono
ottenerlo) elencate nell’allegato del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 , quando sia prevista
l'installazione di particolari dispositivi di apertura delle uscite di emergenza.
I dispositivi di apertura, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi
devono essere conformi
a) alla Norma UNI EN 179 (maniglia a leva o piastra a spinta), o ad altra equivalente, in:
- attività aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- attività non aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26;
b) alla Norma UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico), o ad altra equivalente, in:
- attività aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- attività non aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- locali con lavorazioni e materiali che comportino pericolo di esplosione e specifici rischi di incendio con
più di 5 lavoratori addetti.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93.

 

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